ART.1 | DENOMINAZIONE DELLA COMUNITÀ
E’ costituita a Napoli ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata: COMUNITÀ ELLENICA DI NAPOLI E CAMPANIA (C.E.N.C.).


ART. 2 | TIMBRO
Il timbro dell’Associazione ha forma circolare, porta la scritta C.E.N.C. ed è conservato dal segretario assieme ai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo (C.D.) ed ai verbali delle assemblee.


ART. 3 | SEDE
La sede della C.E.N.C. è a Napoli Viale Augusto n. 62. La sede può venir trasferita, previa delibera del Consiglio Direttivo, – ove se ne ravvisi la necessità – anche in virtù dei disposti dell’art. 6, comma 5. In tal caso ne sarà data debita comunicazione ai soci, ai membri ed alle Autorità.


ART. 4 | DURATA
L’Associazione ha una durata illimitata. L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare.


ART. 5 | CARATTERE
L’Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale, libera, volontaria, autonoma, indipendente e non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, religione ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro.


ART. 6 | FINI
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. Promuovere i contatti e le relazioni di natura sociale, personale e professionale tra gli appartenenti alla C.E.N.C. stabilendo rapporti di cordiale solidarietà.
  2. Agire per il mantenimento e l’ulteriore rafforzamento dei legami con la Grecia.
  3. Cercare di sviluppare rapporti di amicizia e collaborazione con comunità, associazioni, confraternite, circoli culturali e scientifici operanti in Campania e non, con scopi e finalità non contrastanti con il carattere e le finalità del presente Statuto.
  4. Promuovere la diffusione della cultura greca nonché l’insegnamento della lingua greca.
  5. Valorizzare costruttivamente il tempo libero con l’istituzione di una sede dove i soci possano riunirsi.
  6. Assistere tutti i greci che dovessero avere bisogno di informazioni e di aiuto.
  7. Tenere e sviluppare relazioni con l’Associazione degli studenti ellenici a Napoli.
  8. Aderire eventualmente alla federazione delle comunità elleniche in Italia ( F.C.E.I. ).
  9. In caso di scioglimento o gravi irregolarità di una Associazione od Ente avente  interessi ellenici, ed operante in Napoli o Campania, agire con ogni forma necessaria ed intervenire a soccorso e tutela della medesima Associazione od Ente, per la loro salvaguardia e continuità, secondo le vigenti leggi.

ART. 7 | MEMBRI
Membri effettivi diventano dopo la presentazione della domanda di iscrizione tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti.

  1. Vivono e risiedono a Napoli o in Campania.
  2. Sono maggiorenni.
  3. Hanno la cittadinanza greca.
  4. Hanno cittadinanza di altri paesi ma dimostrabile origine greca.
  5. Coniugi, parenti di primo grado di cittadini greci o di origine greca.
  6. L’iscrizione dei membri effettivi non può avvenire dopo il quindicesimo giorno dalla data stabilita per l’Assemblea Ordinaria ( A.O. ) biennale.

ART. 8 | ADERENTI
Possono essere iscritti in qualità di aderenti tutti i maggiorenni che facciano richiesta in tal senso al C.D. o all’Assemblea Ordinaria. Gli aderenti nella comunità hanno diritto della parola ma non di voto. Gli studenti greci temporaneamente residenti In Napoli e Campania ove lo desiderano, ed a loro richiesta scritta, possono essere iscritti alla comunità in qualità di MEMBRI AGGREGATI, non aventi diritto al voto attivo o passivo. Essi non versano alcuna quota d’iscrizione o contributo obbligatorio annuo, ma dovranno in ossequio alle tradizioni agli usi e costumi, la cultura e la civiltà ellenica, ed agli scopi della Comunità, fornire il loro attivo e valido aiuto ed interessamento. Di contro la comunità ellenica studierà le loro problematiche ed interverrà a loro favore. Essi costituiscono un gruppo aggregato, senza diritto di voto, ma possono tramite la loro rappresentanza di cui al seguito, presenziare ai lavori delle Assemblee e fornire le loro proposte nonché relazioni scritte. A tal uopo il Consiglio Direttivo della comunità, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, nomina da detto gruppo studentesco aggregato, una rappresentanza del medesimo, di tre consiglieri da confermare annualmente, atta a coordinare le proposte di cui sopra, nonché a collaborare col Consiglio Direttivo della comunità fornendo valido aiuto nelle azioni del medesimo ed alle manifestazioni e promozioni della comunità.


ART. 9 | MEMBRI ONORARI
Diventano membri onorari tutti coloro che per particolari meriti nel campo scientifico, letterario, artistico, culturale, sociale, abbiano dato un notevole contributo per la vita della comunità. I membri onorari hanno parere consultivo e non hanno diritto di voto.


ART. 10 | DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

  1. Il membro ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita della comunità nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi della comunità.
  2. Di essere informato su tutte le delibere del Consiglio Direttivo come anche sullo stato patrimoniale generale della comunità.
  3. Gli iscritti debbono osservare la disciplina associativa, rispettare le deliberazioni del C.D. e dell’Assemblea.
  4. Ogni membro della comunità deve versare la quota annuale entro il mese di gennaio dell’anno in corso a cui si riferisce.
  5. Rispettare la Costituzione Italiana.

ART. 11 | LA QUALITÀ DI ISCRITTO ALLA COMUNITÀ SI PERDE:

  1. Per dimissioni indirizzate per iscritto al C.D. o all’assemblea ordinaria.
  2. Per un comportamento che  possa mettere in pericolo il prestigio, la funzionalità e la credibilità della comunità.
  3. Per atti comprovati contrari agli scopi ed alle finalità della comunità.
  4. Per violazione delle norme statutarie.
  5. Qualora un membro o aderente tale disattende le norme di questo statuto potrà venire richiamato e per gravi motivi e mancanza anche sospeso, con decisione presa a maggioranza del C.D. sino alla successiva assemblea alla quale spetta la decisione finale dopo aver ascoltato le controdeduzioni del sospeso. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto.
  6. La decisione sulla cancellazione di un membro viene presa a maggioranza del 70% degli iscritti membri dell’assemblea ordinaria.
  7. Il membro che per qualsiasi motivi cessi di appartenere alla comunità non potrà a nessun titolo reclamare i versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio della comunità stessa.

ART. 12 | MEZZI FINANZIARI
Mezzi finanziari necessari per la promozione, la diffusione e l’attività della comunità potranno essere costituiti da:

  1. Contributi associativi annuali e quota di iscrizione fissate ogni anno dall’assemblea ordinaria degli iscritti da versare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
  2. Eventuali contributi straordinari da parte degli iscritti e membri aderenti.
  3. Entrate da eventuali manifestazioni e promozioni.
  4. Contributi e donazioni da parte di privati, Enti ed Organizzazioni i cui scopi non siano in contrasto con le finalità della comunità e che non abbiano lo scopo di utilizzare la comunità ai propri fini.

ART. 13 | ORGANI STATUTARI
Gli organi statutari della comunità sono costituiti da:

  1. Assemblea Ordinaria (A.O.).
  2. Assemblea Straordinaria (A.S.)
  3. Consiglio Direttivo (C.D.).
  4. Collegio dei revisori dei Conti.

ART. 14 | ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. L’A.O. degli iscritti è l’organo supremo della comunità. Vi prendono parte tutti gli iscritti che sono in regola con il pagamento della loro quota sociale annua. Essi possono farsi rappresentare nell’assemblea e nelle votazioni da un altro associato anche mediante delega scritta in calce all’invito di convocazione. Ogni associato avente diritto al voto, cioè in regola col versamento  del contributo sociale annuo, può rappresentare sino a due altri associati. L’A.O. può decidere a maggioranza assoluta di dare la parola ai membri aderenti, invitati e onorari.
  2. Essa è convocata ogni due anni per l’elezione del C.D. ed ogni anno per i suoi lavori programmatici ed amministrativi. La comunicazione avviene tramite lettera spedita almeno un mese prima della data stabilita.
  3. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza 50%+1. In caso contrario è valida la seconda convocazione, secondo C. Civile.
  4. All’A.O. spetta: a) stabilire l’indirizzo generale della comunità; b) approvare l’operato del C. D. uscente; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) stabilire  la  quota sociale annua; e) deliberare sull’espulsione di membri; f) deliberare su ogni argomento posto all’ordine del giorno secondo le norme del presente statuto.
  5. Il regolamento interno viene deliberato dall’assemblea stessa. L’assemblea elegge a maggioranza la sua presidenza composta da tre membri (3) ed in seguito approva l’ordine del giorno.
  6. Le delibere del A.O. saranno fatte visionare mediante verbale firmato dal Presidente  e dal Segretario dell’Assemblea.

ART. 15 | ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Questa Assemblea delibera: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sull’eventuale scioglimento della comunità; c) sui temi vari considerati di natura straordinaria.

  1. A. S. MODIFICHE DELLO STATUTO a) Essa è convocata in richiesta scritta di un terzo degli iscritti fatta al C.D. o della maggioranza del C.D. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata almeno trenta (30) giorni  prima della data stabilita. b) L’A. S. per le modifiche dello Statuto è validamente costituita in  prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 degli  iscritti, e in seconda convocazione validamente costituita quando sono presenti il 50%+1 degli iscritti. c) Per deliberare serve il 50%+1 degli iscritti.
  2. A. S. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNITA’ a) Essa è convocata su richiesta scritta della maggioranza 50%+1 degli iscritti fatta al C.D. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della data stabilita. b) L’A.S. per l’eventuale scioglimento della comunità è validamente costituita quando sono presenti i 3/4 degli iscritti. c) Per deliberare servono i 3/4 degli iscritti (75%). d) Nomina i liquidatori.
  3. A. S. TEMI VARI a) L’A. S. è convocata su richiesta scritta di 1/3 degli iscritti del C.D. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata almeno trenta (30) giorni prima della data stabilita. b) E’ validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50%+1 degli iscritti, in caso contrario è valida la seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti. c) Per deliberare serve il 50%+1 dei presenti all’Assemblea.

ART. 16 | CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il C.D. è costituito da cinque (5) membri che vengono eletti dall’Assemblea Ordinaria  degli aventi diritto al voto, cioè in regola coi contributi associativi annuali, a scrutinio segreto,e rimangono in carica per due anni.
  2. Il C.D. si  riunisce una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dallo stesso C.D., oppure su richiesta firmata da almeno 1/3 dei membri del C.D.
  3. I membri del C.D. vengono eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti durante l’Assemblea Ordinaria.
  4. Durante l’Assemblea Ordinaria vengono presentati i candidati per il C.D. Dopo la chiusura dell’Assemblea, che si ha con l’elezione della Commissione Elettorale (C.E.) non vengono accettate nuove candidature.
  5. L’Assemblea Ordinaria elegge una C. E. composta da tre  scrutinatori. I membri del C. E. non possono far parte dei candidati al C.D.
  6. Il C.D. uscente decade all’atto dell’elezione della Presidenza dell’Assemblea Ordinaria.
  7. Ogni membro della comunità potrà esprimere per l’elezione del C.D. fino a quattro (4) preferenze. L’Assemblea può confermare all’unanimità il C.D. uscente
  8. La  C. E. proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti validi. I non eletti in ordine decrescente sono eletti membri supplenti. Nei casi di parità si procede per sorteggio tra i candidati con ugual numero di voti.
  9. Entro quindici (15) giorni dalla avvenuta nomina il C.D. riceve da quello uscente  le  dovute consegne, e stabilisce la programmazione in linee generali e le mete da perseguire, secondo le direttive, a suo tempo delineate dall’Assemblea e dallo Statuto. Inoltre nello stesso tempo, il C. D. si dovrà riunire per procedere alla nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario e del Tesoriere, nonché dell’Addetto alle Pubbliche Relazioni.
  10. Le riunioni del C. D. sono aperte ai membri.
  11. IL PRESIDENTE: Viene nominato dal C.D. a maggioranza dei voti. Ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della comunità ed adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’attività sociale deliberata dal C.D. e dalla programmazione approvata dall’Assemblea e dal C.D. secondo gli scopi della comunità stabiliti  nell’art. 6. Egli coordina il lavoro del C.D. e convoca il medesimo secondo necessità. Egli altresì promuove e cura le relazioni pubbliche unitamente all’addetto alle Pubbliche Relazioni di cui al comma 9, sia colla Madre Patria sia colle Autorità locali e le Istituzioni sociali e culturali in genere. Intrattiene e promuove, unitamente al C.D., i rapporti e le iniziative dei membri onorari ed aderenti, ed in modo particolare, colla rappresentanza del gruppo studentesco ellenico aggregato, promuovendo le necessarie direttive ed i  compiti, per  un attiva ed efficace collaborazione.
  12. IL VICEPRESIDENTE: In caso di assenza del Presidente subentra nelle funzioni il Vicepresidente. E’ nominato dal C.D. a maggioranza dei voti.
  13. IL SEGRETARIO: Collabora col Presidente nel coordinamento e promozione delle varie attività del medesimo e della comunità, attuando i provvedimenti approvati dal C.D. Inoltre cura la redazione dei atti deliberativi e la tenuta dei libri sociali e dello archivio. Egli in assenza del Presidente e del vicepresidente  può in via eccezionale rappresentare la comunità per le questioni urgenti ed inderogabili.
  14. IL TESORIERE: Cura l’amministrazione delle somme depositate in conformità al Bilancio preventivo, redatto dal C.D., e riferisce al C.D. quanto relativo alla redazione del conto consuntivo. Tiene i Libri contabili e la relativa documentazione giustificativa. Approva nell’ambito del C.D. ogni spesa necessaria relativa al Bilancio ed al fondo Cassa, esercitando la verifica ed il controllo sul medesimo, ed in genere si adopera affinché vi sia la massima chiarezza e trasparenza nella comune gestione finanziaria.
  15. Se un membro del C.D. è assente per tre (3) riunioni consecutive senza aver precedentemente informato il C.D. può essere sostituito dal primo membro supplente in graduatoria di voti. Se si dimette più della metà dei membri del C.D., il C.D. rimanente è obbligato a convocare entro un (1) mese una Assemblea incaricata di eleggere un nuovo C.D.
  16. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
    1. Deliberare su tutte le questioni secondo le direttive generali che sono scaturite dalle assemblee ordinarie e straordinarie.
    2. Deliberare sull’ammissione di nuovi membri.
    3. Deliberare sulla sospensione cautelativa dei membri.
    4. Redigere i bilanci annuali
    5. Stabilire il programma di manifestazioni ed attività.
    6. Decidere sull’accettazione di contributi economici.
    7. Costituire commissioni consultive e di lavoro aperte a tutti i membri incaricati di esaminare particolari problemi o iniziative. Le commissioni  hanno funzione propositiva e partecipano attivamente alla realizzazione delle proposte convalidate dall’assemblea e/o dal C.D.
    8. L’operato del C.D. verrà giudicato alla scadenza del suo mandato all’Assemblea Ordinaria.
    9. Tutte le decisioni del C.D. sono sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della comunità.

ART. 17 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il C.D.R. è composto da tre (3) membri effettivi. Essi sono eletti dall’assemblea ed hanno funzioni di controllo amministrativo. Durano in carica due (2) anni.


ART. 18 | SCIOGLIMENTO
La comunità si estingue per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei membri. Il patrimonio  all’atto dello scioglimento verrà devoluto per scopi sociali in Grecia.


ART. 19 | RICHIAMO AL C. C.
I principi ispiratori e le finalità della presente associazione come stabilite in questo atto costitutivo e statuto restano ferme, immutabili et inderogabili né alcuna modifica può essere d’ora in avanti operata sia direttamente o indirettamente. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito richiamo alle disposizioni di legge in materia. I soci fondatori eleggono dal proprio interno un Consiglio Direttivo provvisorio di sette membri che  rimarrà in carica per due anni a decorrere dalla registrazione dell’atto costitutivo. Le cariche ricoperte da codesto Consiglio sono conformi all’art. 16 dello Statuto. Trascorso tale periodo di due (2) anni, il Consiglio Direttivo provvede ad indire elezioni per la costituzione del Consiglio Direttivo ordinario.